Lampedusa e dintorni: miti da sfatare e specchietti per le allodole.
In questi giorni non si fa che parlare di reato di clandestinità, favoreggiamenti, CIE etc. perché si parla delle brutture dei nostri ordinamenti giuridici solo quando ci scappa il morto “perché fa notizia”.
Bene, in questi giorni abbiamo sentito e letto una quantità di stupidaggini inaudite, inesattezze giuridiche, individuazioni di capri espiatori che sono solo specchietti per le allodole e che non aiutano a comprendere quali sono i veri problemi.
In questo articolo vorremmo sfatare alcuni falsi miti che abbiamo sentito enunciare un po’ qui e un po’ lì.
Prima riteniamo, tuttavia, necessarie alcune doverose premesse che permettano di cogliere meglio lo scopo di queste poche righe.
Crediamo che l’abolizione del reato di ingresso e soggiorno illegale nello stato previsto dal testo unico in materia di immigrazione sia necessario e doveroso per un paese che si voglia definire civile. Crediamo però anche che nei dibattiti di questi giorni si sia eccessivamente posto l’accento su questo punto.
Credo che la situazione di fatto dei CIE sia inumana e tanti altri, che hanno avuto esperienza diretta, sappiano meglio di me raccontare e testimoniare una situazione che deve essere denunciata ogni giorno.
Crediamo che molto si debba dire in tema di immigrazione, che molte siano le analisi politiche e sociali da condividere e che cercheremo di sviluppare su milanoinmovimento nelle prossime settimane.
Premesso quanto sopra vi diciamo che:
– Il c.d. reato di clandestinità è insopportabile, su questo non ci piove. E’ inaccettabile che chi abbia un determinato “status amministrativo” senza tuttavia aver commesso nessuna condotta illecita possa essere perseguito penalmente. Sono anche state sollevate nel tempo eccezioni di costituzionalità ed ancora oggi si nutrono dubbi sulla compatibilità dello stesso con la carta costituzionale.
Detto questo, il reato summenzionato non c’entra granché né con Lampedusa e neanche con il fatto che le carceri siano piene.
Il motivo è semplice: è un reato (contravvenzione) che non prevede come pena il carcere ma solo un’ammenda, ossia una pena pecuniaria, in parole povere, soldi. (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.”)
Le carceri, come sempre è stato, sono criminogene e molti, la maggioranza dei detenuti (non tutti) sono dentro per condizioni di classe sfavorevoli.
Sembra un discorso banale che puzza di retorico ma spesso è così.
Dentro è pieno di immigrati non per il reato di clandestinità ma perché spesso vivono in condizioni sociali che li portano più facilmente a delinquere (reati comuni) rispetto ad altre persone.
Le carceri sono piene di immigrati perché per accedere alle misure alternative (affidamenti in prova, detenzione domiciliare etc) o a misure cautelari diverse dal carcere (domiciliari etc) serve avere una casa, serve avere un permesso di soggiorno o cmq un documento valido.
Le carceri sono piene di immigrati perché siamo un paese che non è stato capace e non ha voluto risolvere il fenomeno immigrazione partendo dalla base, ossia partendo dall’integrazione nel tessuto sociale ma invece ha creato delle procedure amministrative stritolanti che creano “status amministrativi” che portano all’espulsione, che portano chi è riuscito ad avere un foglio di carta che gli permette di rimanere in italia a chiedere una casa popolare che però non potranno avere perché con meno di 5 anni di residenza (ma se prima non avevano il permesso come facevano con la residenza?!)
Tornando al reato di clandestinità. Aggiungete alle precedenti considerazioni che è un reato inutile: la maggioranza degli imputati sono irreperibili e non pagheranno mai l’ammenda. In più prevede l’espulsione che già è prevista dal diritto amministrativo.
Per cui non ha assolto nessuno dei compiti assegnatigli da chi lo ha introdotto nella legislazione. Anzi è un reato dannoso per lo Stato stesso: la mole di processi penali per l’art 10 bis fa spendere milioni di euro solo per aprire e chiudere dei fascicoli di carta.
Dunque il reato di clandestinità non c’entra proprio niente con quello che succede a Lampedusa. Chiedere l’abolizione del reato, per quanto cosa buona e giusta, sarà del tutto inutile ai fini di non replicare le tragedie di questi anni.
– Con Lampedusa c’entra invece la generale assenza di una procedura amministrativa di accoglienza di orde di persone che probabilmente transiteranno dall’Italia per poi andarsene al più presto (e di cui la maggioranza potrebbero avere diritto d’asilo).
C’entra con il fatto che l’italia di fatto trattiene illegalmente sul proprio territorio migliaia di persone, privandole illegittimamente della libertà, in condizioni non umane, peggiori di quelle esistenti nelle nostre patrie galere.
A Lampedusa non c’è un CIE, ossia un centro di identificazione ed espulsione. Nei CIE la detenzione è prevista per legge. Anche se è una previsione legislativa abominelvole, poichè fortissimi i dubbi che sia accettabile detenere per 18 mesi delle persone solo per identificarle ed espellerle materialmente, quanto meno è previsto formalmente.
Lampedusa è un centro di accoglienza e primo soccorso in cui dovrebbero cercare di garantire allo straniero irregolare di avere un primo soccorso rintracciato sul territorio nazionale.
Il significato base di “legale” è che ci sia una norma che ritiene legittimo o no un dato comportamento.
Poi si può condividere o meno la scelta del legislatore che quel comportamento sia legale o no.
Nel caso di Lampedusa siamo molto prima: lo stato italiano detiene stranieri, privandoli della libertà, senza che questo sia previsto dalla legge, ossia senza nessuna base legale, ossia illegalmente.
– Il favoreggiamento per i soccorritori: si tratta di una disposizione prevista non dalla bossi-fini ma dalla turco-napolitano, ossia dalla legislazione precedente in tema immigrazione che la bossi-fini ha modificato qua e là. Primo mito da sfatare.
La norma esiste perché l’Italia doveva adeguarsi a normative europee ed è volta a punire gli scafisti non i soccorritori. Lo stesso articolo (art. 12 t.u.) infatti dice che: “non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.”
Anzi il codice penale condanna al contrario chi omette di prestare soccorso ed anche il codice della navigazione stabilisce che è obbligatorio prestare soccorso a navi in difficoltà.
Se ci sono o ci sono state in passato delle indagini in tal senso e se esse siano più o meno frequenti può essere ma non saremo certo noi a stupirci che la magistratura a volte utilizza gli strumenti normativi piegandoli ad esigenze politiche più che giuridiche.
Quanto abbiamo cercato di dire con parole semplici ci tenevamo a condividerlo con tutti e lo trovate spiegato in modo molto più preciso ed esteso da voci molto più autorevoli qui sul sito www.penaleconteporaneo.it . Si tratta di un articolo scritto da giuristi per cui magari un pò ostico per chi non è abituato alla materia ma vi invitiamo a leggerlo. Con un pò di tempo e attenzione è facilmente comprensibile.
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