Le leggi speciali di Matteo Salvini, ex-ministro di Polizia

Un excursus sugli aspetti più deleteri del Decreto Sicurezza bis.

Torniamo a parlare del Decreto Sicurezza bis di cui abbiamo già scritto quest’estate e con l’aiuto della praticante avvocato Silvia Galimberti affrontiamo i temi più spinosi di quella che potrebbe essere definita a pieno titolo una nuova legislazione d’emergenza voluta con tutte le sue forze da Matteo Salvini e licenziata dal Parlamento pochi giorni prima della caduta del governo giallo-verde.

Il nostro è un paese purtroppo abituato alla gestione delle emergenze. L’emergenza è ormai diventato il modo consueto con cui viene gestito l’esistente. Si è passati dall’emergenza terrorismo all’emergenza mafia, dall’emergenza droga all’emergenza corruzione fino a terminare con l’emergenza immigrazione. Il tutto con la consapevolezza che l’abusatissima parola EMERGENZA dovrebbe essere sempre scritta tra virgolette e quasi sempre serve a non affrontare alla radice i problemi che affliggono l’Italia. Passando allegramente da un’emergenza all’altra, nel frattempo, sono stati snaturati molti dei principi cardine della nostra Costituzione.

Ma andiamo per ordine.

E’ evidente che l’asse portante, sia dal punto mediatico che propagandistico del Decreto Sicurezza bis è la cosiddetta lotta all’immigrazione con le ONG a ricoprire il ruolo di capro espiatorio e arma di distrazione di massa.

Questi i punti salienti sulla questione migranti.

  • In sede di conversione è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria, già individuata da 10 mila a 50 mila euro, ed oggi compresa nella forbice da 150 mila a 1 milione di euro, per l’inosservanza, posta in essere dal comandante di un’imbarcazione, del divieto di ingresso, transito, oppure sosta, nel mare territoriale dello Stato.
  • In ogni caso opera la sanzione accessoria della confisca dell’imbarcazione e, nel momento ove il provvedimento di confisca divenga definitivo, l’imbarcazione viene acquisita al patrimonio dello Stato.
  • Introdotta la possibilità di disporre intercettazioni al fine di acquisire informazioni finalizzate alla prevenzione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
  • Previsto l’arresto obbligatorio verso chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra.

L’aspetto meno indagato (ma non meno grave) di quella che potremo chiamare la Legge Salvini bis è quello dell’ordine pubblico. Questo perché, al momento, la presunta “invasione migrante” occupa ogni minuto di telegiornali e social.

Il nostro paese ha una triste tradizione di leggi sull’ordine pubblico e contro il dissenso politico.

Si parte dal famigerato Codice Rocco di epoca fascista e si arriva alla Legge Reale del 1975.

Una legge pensata per contrastare quello che, all’epoca, veniva definito l’estremismo politico, ma che ebbe come suo primo risultato l’incrudelirsi dello scontro sociale.

Il punto saliente della di quella legge sull’ordine pubblico era l’articolo 14 che recitava quanto segue:

 Al primo comma dell’art. 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: “e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.

Di fatto veniva concesso alle Forze dell’Ordine un’ampia facoltà nell’utilizzo delle armi da fuoco che, fino al 1989 produrrà 254 morti e 371 feriti.

Il secondo passaggio fu la Legge Cossiga del dicembre ’79 che, con la motivazione ufficiale di contrastare la lotta armata restringeva ulteriormente i margini di agibilità politica nel nostro paese. Questa legislazione si potrebbe facilmente riassumere trasformando il celebre motto maoista di “colpirne uno per educarne cento” in “colpirne centro per educarne uno”.

Se queste leggi speciali avevano quantomeno la scusante di essere state approvate in un periodo di conflittualità sociale feroce le Leggi Salvini sono in qualche modo preventive.

Ecco gli elementi più importanti. Ne consigliamo un’attenta lettura a chi affronterà le piazza di questo autunno…

  • L’utilizzo di caschi protettivi o di ogni ulteriore strumento preordinato a impedire il riconoscimento della persona, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico: PENA MINIMA DUE ANNI – MASSIMA TRE ANNI
  • chi, durante le manifestazioni, utilizza, in modo da minacciare l’incolumità, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero in grado di nebulizzare gas includenti principi attivi urticanti, oppure bastoni, mazze, arnesi contundenti o, in ogni modo, atti ad offendere. PENA MINIMA 1 ANNO – MASSIMA 4 ANNI
  • Nell’ipotesi ove il fatto sia posto in essere in modo da provocare un reale pericolo per l’integrità delle cose, PENA MINIMA 6 MESI – MASSIMA 2 ANNI.
  • Il provvedimento introduce ulteriori circostanze aggravanti per i reati di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale, come pure di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
  • 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale): PENA MINIMA 6 MESI – MASSIMA 3 ANNI
  • 343 c.p./oltraggio ad un magistrato in udienza: PENA MINIMA 6 MESI – MASSIMA 3 ANNI
  • 339, primo comma, c.p.(aggravanti per art. 337 c.p. resistenza a pubblico ufficiale/ 337 bis c.p. occultamento, custodia o alterazione mezzi di trasporto/338 c.p. violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti): dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
  • 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio), dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma e’ posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione FINO A DUE ANNI»;
  • 419 c.p. (devastazione e saccheggio), secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
  • 635 c.p. (danneggiamento): 1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione DA UNO A CINQUE ANNI.»; 3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi precedenti».

Inutile spendere ulteriori commenti se non che gli elementi che saltano subito all’occhio sono quelli relativi al cosiddetto “travisamento” e quelli legati all’utilizzo di materiale pirotecnico in piazza.

Sorgono immediatamente una serie di domande.

Un cappellino è uno strumento di travisamento? Una maschera di “V per Vendetta”? Una di cartone con elastico raffigurante Salvini? E poi ancora…accendere una torcia o un fumogeno a fine corteo sono minacce all’incolumità pubblica?

E’ evidente che sia sul piano politico che giuridico bisognerà intraprendere una battaglia per l’abolizione o quantomento l’attenuazione dell’ennesima misura liberticida.

Tag:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *