Perché diciamo No al DDL Bongiorno
Le modifiche al disegno di legge sulla violenza sessuale proposte da Giulia Bongiorno rappresentano un arretramento politico e culturale su cui non intendiamo rimanere in silenzio. La sostituzione del riferimento al «consenso libero e attuale» con la formula «contro la volontà della persona» non è una semplice variazione terminologica: è uno spostamento di paradigma. Si passa dal principio del “solo sì è sì” a una concezione fondata sul dissenso, riportando al centro la necessità di dimostrare un “no”.
La differenza è sostanziale. Nel modello del consenso, la liceità di un atto sessuale si fonda sulla presenza di un sì chiaro, esplicito e attuale. Nel modello del dissenso, invece, l’attenzione si concentra sulla prova di una volontà contraria. Questo comporta, di fatto, uno slittamento di responsabilità sulla persona che denuncia la violenza: non più verificare se vi sia stato consenso, ma valutare se il rifiuto sia stato espresso in modo sufficientemente chiaro e riconoscibile nel contesto.
L’attuale art. 609-bis del Codice Penale, risalente al cosiddetto codice Rocco di epoca fascista, definisce la violenza sessuale come atto compiuto con violenza, minaccia o costrizione. Nonostante ancora oggi le reticenze governative sull’adottare totalmente la Convenzione di Istanbul siano un problema per le persone sopravvissute e sopravviventi, negli ultimi decenni, la giurisprudenza italiana, grazie alle pressioni sociali del movimento transfemminista, ha cercato di valorizzare il concetto di consenso, colmando le lacune normative e orientando l’interpretazione verso una tutela maggiore. Formalizzare oggi un modello centrato sul dissenso rischia di interrompere questo percorso evolutivo, cristallizzando un pericoloso soffocamento dei diritti esistenziali.

Non è un caso che numerose realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere, come tutte le collettività transfemministe, Non una di meno e la rete dei centri antiviolenza D.i.Re, abbiano dichiarato battaglia e agito una critica netta scendendo in piazza il 15 febbraio e rilanciando una mobilitazione nazionale per il 28 febbraio a Roma.
Il rischio è quello della vittimizzazione secondaria: al centro dei processi ad essere indagata sarà la condotta, il comportamento, la storia personale della donna per stabilire se abbia espresso un rifiuto “abbastanza chiaro”, se il contesto fosse “ambiguo”, se il suo atteggiamento potesse essere frainteso.
Non illudiamoci. Questo succede già.
La differenza è che sarà una linea ancora più legittimata. Continuiamo a tornare indietro senza una reale trasformazione a tutela del principio di consenso. Consenso che ci teniamo a ribadire non riguarda la firma su un contratto tra partner, fissi o occasionali che siano, ma un processo di condivisione ed ascolto che si compie tra persone educate ad esso.
Con queste modifiche invece l’attenzione si sposta dalla responsabilità dell’aggressore alla valutazione della reazione della persona survivor.
Il testo riformulato stabilisce che la volontà contraria debba essere valutata «tenendo conto della situazione e del contesto». Ma il contesto, in una cultura ancora attraversata da stereotipi sessisti, rischia di diventare un’arma a doppio taglio. Una donna che sorride, che balla, che flirta, che beve, potrebbe vedersi contestare di non aver manifestato un dissenso adeguato. Il suo comportamento precedente potrebbe essere utilizzato per mettere in dubbio la credibilità del suo rifiuto.
È vero che la nuova formulazione include anche i casi in cui l’atto è compiuto “a sorpresa”, riconoscendo che talvolta il dissenso non può essere espresso. Tuttavia, questa precisazione non elimina la questione di fondo: il baricentro resta sul no, non sul sì. E questo cambio di baricentro ha conseguenze simboliche e giuridiche profonde. In un contesto europeo in cui molti ordinamenti hanno adottato il modello del consenso per superare una concezione limitata alla sola violenza fisica, l’Italia rischia di compiere un passo indietro.
Anche la rimodulazione delle pene presenta profili critici, non tanto per la pena di per sé, che non è nostro campo di lotta in quanto siamo per la giustizia trasformativa.
Tuttavia, stabilire l’entità del danno psicologico di una violenza sessuale è complesso e spesso doloroso (la legge infatti parlerebbe di casi in cui i “danni” sono “di lieve entità”); subordinare la gravità del reato a questa valutazione rischia di trasformare il processo in una ulteriore prova per la persona offesa, chiamata a dimostrare la profondità della propria sofferenza.
La modifica del disegno di legge originario intervenuta in Commissione Giustizia al Senato non è una mediazione neutra: è una scelta politica precisa, che privilegia una visione più tradizionale, conservatrice e patriarcale.
La questione non riguarda soltanto la tecnica giuridica o l’equilibrio tra accusa e difesa. Stabilire che ciò che conta è l’assenza di un no, anziché la presenza di un sì, significa continuare a muoversi in una zona grigia, dove il silenzio può essere interpretato, il disagio può essere frainteso, la paura può non essere riconosciuta.
Ancora una volta le donne e le persone LGBTQIAP+ sono considerate terreno per l’imposizione e la riaffermazione di uno status quo basato sul dominio, il potere, il controllo e il possesso sopprimendo la libertà e l’autodeterminazione del corpo.
Non staremo in silenzio
Non la facciamo passare sotto silenzio
SOLO SÌ È SI
SENZA CONSENSO è STUPRO
DeGenerAzione
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