“La libertà di informazione non può mai trasformarsi in superficialità” | La dichiarazione di Carola Provenzano

Questa dichiarazione è stata pubblicata in coda a un post di Crux Desperationis su Instagram.

In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal signor Caffo, ritengo necessario fornire alcune precisazioni, al fine di evitare, ancora una volta, che venga alterata o travisata la verità dei fatti accertati nel corso del procedimento penale.

Oltre al concordato, era stato raggiunto un accordo privato che il signor Caffo ha ripetutamente violato. In base a tale accordo, io avrei concesso la mia adesione al concordato e quindi la possibilità per lui di ottenere una riduzione della pena a condizione, tra le altre, che cessasse di rilasciare interviste aventi ad oggetto il processo e, soprattutto, nostra figlia, che ancora una volta è stata da lui menzionata pubblicamente.

Desidero precisare che, qualora avesse proseguito con l’appello, sarebbe stato verosimilmente condannato senza alcuna riduzione di pena. Per questo motivo, a pochi giorni dall’udienza, mi ha chiesto di aderire al concordato. Ho accettato ritenendo di poter così tutelare mia figlia dalle sue dichiarazioni pubbliche, ma mi sbagliavo.

Durante l’intero iter processuale l’imputato (oggi condannato in via definitiva) ha sempre sostenuto la propria innocenza. La decisione di firmare il concordato che, lo preciso, non è un patteggiamento, non è stata assunta dall’imputato, bensì dalla sottoscritta, nell’ottica di perseguire quello che è stato definito un “bene superiore”: consentire al padre di mia figlia di beneficiare di una riduzione della pena.
A tal fine, e ritengo ormai necessario chiarirlo, alcune accuse sono state rimodulate, come nel caso delle lesioni inizialmente qualificate come “permanenti”.

Le lesioni da me subite a causa della condotta dell’imputato sono state accertate e non sono mai state oggetto di contestazione. Nell’ambito del concordato si è tuttavia convenuto di non riconoscere l’elemento dell’intenzionalità, pur in presenza di lesioni indiscutibilmente provocate dall’imputato. Il reato, pertanto, sussiste. La rinuncia a sostenere l’intenzionalità è stata una scelta consapevole e volontaria da parte mia, esclusivamente finalizzata al perseguimento del suddetto “bene superiore”.

Resta altresì pienamente confermata l’aggravante della commissione dei fatti in presenza di un minore. La riduzione della pena è derivata unicamente dal risarcimento economico del danno e dalle attenuanti concordate tra le parti.

La decisione dei giudici conferma quindi una condanna a carico dell’imputato. Il concordato rappresenta, di fatto, un riconoscimento della condotta e delle lesioni arrecate, nonché la rinuncia dell’imputato a proseguire il contenzioso giudiziario, avendo egli espressamente rinunciato ai tutt gli altri motivi di appello e a proporre ulteriori impugnazioni.

È inoltre necessario precisare un ulteriore aspetto: esistono due percorsi distinti. Il primo, in sede civile, è un percorso psicologico che il signor Caffo ha intrapreso prima della condanna. Il secondo, in sede penale e il cui esito è propedeutico all’ottenimento della sospensione condizionale della pena, è un percorso specifico per uomini condannati in via definitiva per reati di violenza sulle donne. Percorso obbligatorio sempre ai fini di ottenere la sospensione pena e non doverla, invece, scontare. Si tratta dunque di un percorso di natura penale e non civile, come invece dichiarato più volte dal signor Caffo.

Ritengo infine doveroso aggiungere che è profondamente grave, oltre che deontologicamente inaccettabile, che taluni organi di stampa abbiano rinunciato al più elementare dovere di verifica dei fatti, preferendo amplificare dichiarazioni distorte apertamente strumentali.

In una vicenda tanto delicata, che coinvolge peraltro una minore da tutelare, non è semplicemente auspicabile ma imprescindibile attenersi a criteri rigorosi di prudenza, responsabilità e rispetto. La libertà di informazione non può mai trasformarsi in superficialità o, peggio, in cassa di risonanza per narrazioni infondate.

Divulgare notizie senza averne accertato la veridicità, specie quando la loro non veridicità e facilmente verificabile, espone terzi a conseguenze potenzialmente gravi e irreparabili. E di questo, chi informa, deve assumersi fino in fondo la responsabilità.

di Carola Provenzano

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