Affari di Stato: l’ipocrisia delle carceri private

L’art 44 del decreto legge sulla concorrenza, liberalizzazioni ed infrastrutture in discussione in questi giorni prevede la privatizzazione delle carceri, dando la possibilità ai privati di entrare non solo nella realizzazione di nuovi strutture penitenziarie ma anche, e ben più grave, nella loro gestione, sgravando lo Stato del compito di eseguire la pena, funzione in realtà inderogabile, di rango Costituzionale.

L’idea di privatizzare gli istituti penitenziari non è in realtà notizia recente: da circa dieci anni in Italia si è iniziato a valutare tale cambiamento come possibile, sul modello di molti Stati Esteri, come ad esempio la Gran Bretagna (è di questi giorni il via libera di una gara d’appalto per la gestione di nove centri di detenzione: leggi qui), l’Australia (leggi qui) ed, in particolare, gli Stati Uniti che già da tempo hanno delegato a soggetti esterni l’intera gestione di parte degli istituti penitenziari (leggi qui).

A lungo si potrebbe parlare dell’aberrazione che costituisce l’ipotesi di una gestione privata ed esterna delle prigioni, contraria sia al diritto interno che internazionale.

Si potrebbe teorizzare del fatto che tale scelta sarebbe una semplice conferma della dottrina che vede il carcere come invenzione del sistema capitalista, dove il detenuto è lavoratore e produttore di capitale (sul tema è da leggere: Melossi, Pavarini, Carcere e fabbrica, Bologna, 1977)

Si dovrebbe discutere, ad esempio, quali siano le implicazioni inerenti ai costi, le responsabilità, delle fantomatiche migliorie per le condizioni detentive delle persone detenute (leggi qui), ma si rischierebbe di distogliere l’attenzione sul vero punto centrale della c.d. emergenza carceri, che è, in realtà, tutt’altro che un’emergenza.

La questione centrale che occorre comprendere se si vuole affrontare il tema della condizione dei detenuti in Italia senza ipocrisia, è che la disumanità delle carceri non è dovuta, o non solamente, al fatto che vi siano poche e fatiscenti strutture atte ad accogliere le persone che debbano scontare una pena, ma piuttosto e soprattutto alle scelte di politica criminale che sono state fatte negli ultimi decenni.

Si parta dalla Legge Bossi-Fini del 2002 (L. 189, 30 luglio 2002) che ha affrontato il tema delle ondate migratorie, criminalizzando i nuovi arrivati, sino ad arrivare al pacchetto-sicurezza del 2009 (L. n. 94, 15 luglio 2009) che ha introdotto il reato di immigrazione clandestina, fortunatamente oggi disapplicato dai giudici nazionali grazie all’intervento della Corte di Giustizia Europea, che ha dichiarato l’incriminazione incompatibile con la direttiva europea sui rimpatri (leggi qui) .

Si passa per la c.d. ex Cirielli nel 2005 (L. n 251, 5 dicembre 2005) che, oltre a modificare i termini prescrizionali, ha reso maggiormente afflittivo il trattamento dei recidivi, e, poco dopo, per la Legge Fini Giovanardi (L. n.49 del 2006) che ha modificato il testo unico sugli stupefacenti, (L. n. 309/1990) inasprendo le sanzioni relative alla produzione, detenzione cessione a qualunque titolo delle sostanze stupefacenti, abolendo qualsiasi distinzione tra droghe pesanti o leggere.

Questi sono alcuni esempi degli interventi legislativi che sono stati realizzati negli ultimi anni e che hanno concorso fortemente al sovraffollamento delle carceri italiane, determinando la detenzione principalmente di persone straniere e di tossicodipendenti, ossia soggetti che, nella maggioranza dei casi, in nessun modo avrebbero dovuto mettere piede nelle patrie galere, poiché altri avrebbero dovuto essere gli strumenti di intervento.

L’analisi delle ragioni dello stato in cui versano le carceri è materia complessa, non di facile e rapida lettura e, sicuramente, non esauribile, in queste poche righe; è indubbio, però, che, per affrontare il problema della disumanità delle carceri oggi occorre partire, in primis, dalla scelte di politica criminale e ripensare l’intero sistema penale.

La risposta proposta nel decreto sulle liberalizzazioni è solo una scorciatoia in grado di esternalizzare il problema e ridurre i costi, come una pezza su un taglio di un vestito che non si prova neanche a cucire, ma si decide solamente di coprire, aggirando il problema.

Tale soluzione è in linea con il modello economico che individua lo Stato quale mero operatore economico, il quale cede intere aree strategiche di intervento al privato e nel quale le carceri e l’esecuzione della pena si aggiungono al lungo elenco.

La gestione del carcere diventa un business, e all’imprenditore privato che gestirà le strutture penitenziarie converrà che esse siano vuote o piene?

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