Persino il Codice Rocco dà lezioni di garantismo al Ministro della paura

Decreto sicurezza bis – Tra le varie castronerie incostituzionali vi è un’ennesima norma spot, quella che innalza a un milione di euro la sanzione per l’ingresso senza permesso di una nave con naufraghi a bordo. Si tratta di una norma utile solo alla propaganda, ma destinata all’ineffettività.

Necessitas non habet legem, da intendersi nel senso che allo stato di necessità non può opporsi alcuna legge contraria. Si tratta di una prerogativa che taluni illustri giuristi ritenevano sussistesse, prima del contratto sociale, già nello stato di natura. Dunque risultava connessa alla stessa qualità di essere umano.

Il soccorso di necessità, è specificamente richiamato nel codice penale vigente al primo comma dell’art. 54. Ebbene sì, si tratta del codice Rocco, del codice fascista che anche in questo caso, come già per la legittima difesa, dà lezioni di garantismo a Salvini!

Ma, a ben riflettere, tutta la normativa internazionale – quella che in base al combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 117 Cost. impone allo stato italiano di legiferare nel rispetto della medesima – in materia di soccorso in mare rappresenta il precipitato normativo del necessitas non habet legem.

La Convenzione di Londra del 1974 e la Convenzione di Amburgo del 1979, unitamente ad altre Convenzioni tutte riconosciute dall’Italia, integrate nel 2004 da emendamenti da parte dell’International Maritime Organisation, disciplinano fondamentalmente la materia. Il comandante che soccorre naufraghi ha l’obbligo non solo morale, ma anche giuridico, di individuare un luogo sicuro di sbarco. Si tratta di adempimento di un dovere, art.51 c.p., che scrimina la condotta del comandante e di chi con lui coopera anche a fronte di un ordine perentorio di un Ministro, al di là delle sbruffonate bulliste da parte di Salvini, dato che quando si arriverà all’eventuale processo il giudice non dovrà fare altro che applicare le norme che dicono tutto il contrario di quel che urla il ministro dell’interno.

E a questo proposito, vorrei far notare al ministro che, tra le altre castronerie incostituzionali, in via di approvazione nel decreto sicurezza bis, vi è un’ennesima norma spot. Mi riferisco a quella che innalza a un milione di euro la sanzione per l’ingresso senza permesso di una nave con naufraghi a bordo. Si tratta di una norma utile solo alla propaganda, ma destinata all’ineffettività. Tanto per capirci meglio, anche se la sanzione fosse portata ad un miliardo di euro, in base al complesso della normativa scriminante vigente, non la pagherebbe alcuno.

Vale la pena ricordare che, se la nave batte bandiera italiana ed ha raccolto i naufraghi a bordo, l’obbligo di sbarco in un porto sicuro conferisce alle persone soccorse in mare una condizione di libertà personale. In genere viene ventilata l’idea che sulla nave italiana soccorrente fossero presenti non aventi diritto di asilo, né qualificabili come rifugiati, per cui il divieto di farli sbarcare sarebbe stato funzionale ad esigenze di “interesse generale”. Ma l’argomento non regge. Innanzitutto, perché l’ipotesi aprioristica dell’irregolarità dei naufraghi è smentita costantemente dal fatto che sono tantissime le persone che, una volta sbarcate, dimostrano di avere diritto allo status di rifugiato, secondo quanto stabilito all’art.33 della Convenzione di Ginevra, che compete a chi ha “il giustificato timore d’essere perseguitato” per razza, religione, opinione politica e così via. In questo caso opera il principio di non respingimento, art. 33 par. 1 della Convenzione di Ginevra, che vieta allo Stato interessato di respingere i naufraghi verso altra destinazione.

A questa ipotesi va aggiunta quella della presenza a bordo di persone che necessitano di soccorsi urgenti – caso frequentissimo – per le condizioni di salute. Dunque, anche in tali evenienze, si impone lo sbarco senza ritardo, pena la violazione delle Convenzioni richiamate. Essendo presente un obbligo di sbarco dei naufraghi, costoro non possono essere costretti a restare sulla nave: si determina, altrimenti, un’ingiustificata compressione della libertà personale attraverso la costrizione in un spazio chiuso, al di fuori dei casi consentiti dall’ordinamento giuridico ed in mancanza di un provvedimento legittimamente dato dall’autorità giudiziaria, così come dispone l’art.13 Cost.

E per chi dovesse impedire lo sbarco dovrebbe aprirsi la strada di un processo penale, a seconda dei casi, per sequestro di persona aggravato, 605 co.3 c.p., o per finalità di coazione, art.289-ter c.p. Ma finché Salvini sta al governo, la vedo difficile.

di Sergio Moccia 

dal Manifesto del 6 agosto 2019

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