Tra sei mesi chiudono gli OPG o riaprono i manicomi? Viaggio attraverso la follia di un sistema
Sabato 29 settembre è stata indetta dal Comitato STOP-OPG la Giornata di mobilitazione nazionale per chiudere definitivamente gli OPG, ossia gli Ospedali Psichiatrici giudiziari, altrimenti detti manicomi criminali.
Tali strutture, in cui sono internate più di 1400 persone considerate non imputabili ma pericolose socialmente, risultano solamente dannose per le persone con disturbi mentali ivi rinchiuse.
Da anni vi è un movimento che, oltre a richiamare un utilizzo di tale misura di sicurezza il più ridotto e oculato possibile, spinge per la sua abolizione.
Negli ultimi anni sono state presentate alcune proposte di legge per l’abolizione degli OPG (ad esempio, la regionalizzazione delle strutture col passaggio dall’amministrazione penitenziaria a quella sanitaria, o la possibilità di condannare ad una pena anche le persone soggette a disturbi mentali, modulandone poi l’esecuzione in funzione delle condizioni di salute).
All’interno del decreto carceri del governo Monti è stata prevista la chiusura degli OPG entro il 31 marzo 2013.
I detenuti psichiatrici dovranno essere affidati a strutture interamente a carattere ospedaliero organizzate dal Servizio sanitario delle Regioni. Ogni Regione dovrà inoltre concludere un accordo con l’amministrazione penitenziaria per individuare le strutture sanitarie che presentano i requisiti minimi di sicurezza. I presidi di sicurezza e di vigilanza si troveranno lungo il perimetro delle strutture, quindi all’esterno dei reparti.
Tra crisi economica, ritardi e manchevolezze di Governo e Regioni, tagli della spending review che colpiscono Asl-Dsm e Comuni, il processo di superamento degli OPG resta incerto, e assai rischioso negli esiti che potrebbe avere.
Il forte dubbio è che nei fatti non cambierà niente ma anzi peggioreranno le condizioni di detenzione: nei fatti si rischia l’abbandono degli OPG per tornare ai manicomi.
In attesa degli esiti applicativi della Legge Monti sulle carceri troverete di seguito brevemente spiegati cosa sono gli OPG, a chi si applicano, quando e perché.
Inoltre si consiglia vivamente il documento video fatto dalla Commissione d’inchiesta del Senato sulle terrificanti condizioni di tali strutture. (per vedere il video clicca qui).
Imputabilità
Il nostro codice penale prevede che chi al momento della commissione del fatto era, per infermità, incapace di intendere (non era capace di comprendere il significato sociale e le conseguenze dei propri atti) e di volere (incapace di autodeterminarsi liberamente) non è imputabile, ossia non gli può essere mosso da parte dello Stato un “rimprovero personale”.
Il legislatore ha poi individuato dei casi, non tassativi, in cui si è riconosciuti incapaci di intendere e di volere: vizio di mente, sordomutismo, minore di anni 14, cronico intossicato da alcool e stupefacenti.
La persona che viene riconosciuta non imputabile al momento del fatto viene prosciolta per difetto di colpevolezza e quindi non viene sottoposta a pena.
Pericolosità sociale
L’incapace di intendere e di volere non dovrà, quindi, per legge, scontare una pena ma potrebbe essergli applicata una misura di sicurezza qualora fosse ritenuto pericoloso socialmente.
La legge considera una persona pericolosa socialmente qualora è probabile che essa commetta nuovi fatti preveduti dalle legge come reati.
Tale pericolosità viene dedotta dal Giudice applicando gli stessi criteri per individuare la gravità del reato stesso : si terrà conto sia degli elementi del reato ( la natura, specie, mezzi oggetto, tempo e luogo dell’azione; gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa) sia delle caratteristiche dell’autore (capacità a delinquere del soggetto desunta dai motivi a delinquere, dai precedenti penali, dalla condotta tenuta durante e dopo il reato).
La pericolosità sociale deve essere accertata in concreto dal Giudice.
Risulta evidente fin da subito la difficoltà estrema di tale accertamento che va riferito ad un tempo futuro ed incerto (bisognerà valutare se il soggetto sarà nel futuro capace di commettere nuovi reati).
Tale problematicità si manifesta sotto plurimi profili. In primo luogo, vi è la assoluta mancanza di strumenti tecnici che sappiano “misurare” la pericolosità, ed, inoltre, neppure il legislatore ha fornito gli elementi effettivamente sintomatici capaci di definirla.
Inoltre vi è la difficoltà a trovare una definizione stabile di cosa significhi oggi pericoloso socialmente, alla luce delle teorie criminologiche che mostrano, ad esempio, di come la propensione di un soggetto alla reiterazione di un reato sia un fenomeno assolutamente sporadico e statisticamente marginale.
La misura di sicurezza: ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
Una volta che il giudice, durante la pendenza di un procedimento penale, o in seguito ad un giudizio definitivo, riterrà una persona non imputabile socialmente pericolosa, applicherà una misura di sicurezza, ordinando il ricovero negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).
Il problema delle misure di sicurezza in generale è che non vi è un termine massimo di internamento: si sa quando si entra ma non quando si esce.
Il ricovero in un OPG viene altrimenti chiamato “ergastolo bianco” proprio per questa terrificante caratteristica: vi si può entrare per un qualsiasi reato e non uscirne più.
Se inumane sono le strutture carcerarie italiane, in una condizione ancora peggiore versano le strutture psichiatriche di detenzione (clicca qui).
In Italia esistono 6 OPG:
Montelupo Fiorentino che contiene più di 200 persone, mentre la sua capienza massima è di 188.
Aversa, in provincia di Caserta, che ne contiene più di 200 sulle 150 previste.
Napoli più di 150 su 150.
Reggio Emilia più di 200 su una capienza di 190.
Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, più di 200 su 194 posti.
Castiglione delle Stiviere, Mantova, l’unico ad avere anche un reparto femminile che contiene circa 200 persone, delle quali meno di 100 sono donne.
Al 14 aprile 2011 gli OPG avevano 1413 internati. (clicca qui)
Queste istituzioni sono rimaste sostanzialmente estranee e impermeabili alla cultura psichiatrica riformata, e il meccanismo di internamento non è stato influenzato dalla legge 180 n. 178, la c.d. Legge Basaglia, che regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio.
Per approfondire:
Tag:
asl Basaglia carceri commissione d'inchiesta del senato decreto svuota carceri emergenza carcere imputabilità Legge 180/78 Legge 9/12 manicomi Monti opg Ospedali psichiatrici giudiziari pericolosità sociale strutture penitenziarie tortura vizio di mente welfare