Da Strasburgo due nuove condanne all’Italia per l’impunità delle forze dell’ordine

 

083629029-8538873a-7937-4f48-ac2e-ffb3099fab42Riflessioni a margine delle sentenze 24 Giugno 2014, Alberti c. Italia e 1 Luglio 2014, Saba c. Italia (in attesa della sentenza sui fatti del G8 di Genova 2001).

1. Nel giro di una settimana, l’Italia ha riportato due nuove condanne dinanzi alla Corte EDU per i maltrattamenti inflitti dalle forze dell’ordine ad una persona in stato di arresto (sent. 24 Giugno 2014, Alberti c. Italia) e ad un’altra detenuta in carcere (sent. 1 Luglio 2014, Saba c. Italia). Non si tratta di sentenze innovative in punto di diritto, giacché entrambe corrono lungo i binari della più che consolidata giurisprudenza di Strasburgo in materia di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti (art. 3 della Convenzione); ciò nonostante, esse meritano attenta considerazione in quanto ricordano, una volta ancora, che in Italia le violenze fisiche e morali deliberatamente perpetrate dalle forze dell’ordine sulle persone in Stato di privazione della libertà personale rimangono per lo più impunite.

2. Il caso Saba c. Italia rappresenta, tra i due, quello più eclatante e di maggiore rilievo storico. I fatti risalgono ai primi anni 2000, quando alcuni detenuti del carcere di Sassari denunciarono le violenze fisiche e morali subite da parte della polizia penitenziaria in occasione di un’operazione di perquisizione generale della struttura (stando alle cronache dell’epoca, le tensione all’interno del carcere era in quei giorni particolarmente elevata a causa di alcune proteste portate avanti dai detenuti). Le indagini che seguirono portarono alla richiesta di rinvio a giudizio per novanta persone tra agenti ed altri membri dell’amministrazione penitenziaria in relazione ai delitti di violenza privata, lesioni personali aggravate ed abuso d’ufficio, commessi nei confronti di oltre cento detenuti.

Sessantuno imputati optarono per il rito abbreviato. Furono quasi tutti assolti, eccezion fatta per dodici di loro, i quali vennero condannati a pene da quattro mesi ad un anno e mezzo di reclusionetutte sospese, per i delitti di violenza privata aggravata e abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.). All’esito dei successivi gradi di giudizio, le condanne divennero definitive per nove di loro, ad alcuni dei quali vennero altresì applicate lievi sanzioni disciplinari, come la sospensione dal servizio per uno o più mesi accompagnata dalla decurtazione di una parte dello stipendio. Quanto ai ventinove imputati che non scelsero l’abbreviato, soltanto in nove vennero rinviati a giudizio, mentre per i restanti fu pronunciata sentenza di non luogo a procedere. All’esito del dibattimento – pur ritenendo accertato che si fosse verificato un episodio violenza inumana e gratuita, nel corso del quale i detenuti erano stati costretti a denudarsi, insultati, minacciati e in taluni casi anche picchiati – il Tribunale prosciolse tutti gli imputati: due di loro per difetto di prove; gli altri sette per sopravvenutaprescrizione dei reati.

Con la sentenza qui in esame, scaturita dal ricorso presentato da una delle vittime, la Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano per violazione dell’art. 3 della Convenzione (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti) sotto il duplice profilo materiale e procedurale, accordando al ricorrente un risarcimento del danno morale pari a 15 mila euro. In particolare, la pronuncia qualifica gli atti perpetrati nei confronti del ricorrente alla di “trattamenti degradanti”, consistiti nell’averlo costretto a denudarsi ed a passare tra due file di agenti che lo minacciavano e lo insultavano, al precipuo scopo di umiliarlo ed alimentare in lui sentimenti di paura ed angoscia. Sul versante degli obblighi procedurali, i giudici di Strasburgo censurano tanto l’eccessiva durata del processo, e la conseguente sopravvenuta prescrizione dei reati; quanto l’entità delle pene e delle sanzioni disciplinari inflitte, reputate sproporzionatamente miti rispetto all’accaduto.

A quest’ultimo proposito la Corte ricorda come, pur essendo la fondatezza delle accuse e la commisurazione della pena materie di esclusiva competenza delle giurisdizioni nazionali, ad essa nondimeno spetti la funzione di controllare che non vi sia “manifesta sproporzione” tra la gravità dei fatti accertati e l’entità della sanzione inflitta (par. 77). Tanto sulla base dell’art. 19 della Convenzione, che istituisce la Corte facendone l’organo incaricato di “assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione”, nonché in conformità al principio secondo cui i diritti fondamentali non possono essere meramente teorici ed illusori, bensì concreti ed effettivi. Inoltre, con specifico riguardo ai casi in cui agenti statali sono accusati di maltrattamenti arbitrari, la Corte ribadisce come discendano dallo stesso art. 3 Cedu i principi secondo cui l’azione penale non può essere interrotta dalla prescrizione ed i sospetti autori devono essere sospesi dalle loro funzioni per la durata del processo, nonché definitivamente rimossi in caso di condanna (par. 78).

3. La sentenza Alberti c. Italia ha invece per oggetto un caso di violenza fisica arbitrariamente inflitta dai carabinieri nei confronti di un uomo in stato di arresto. Il ricorrente, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti violenti e guida in stato di ebbrezza, veniva arrestato da una pattuglia di carabinieri dopo che aveva dato in escandescenze all’interno di un bar. A causa del suo perdurante stato di agitazione, veniva dapprima condotto al pronto soccorso, dove il personale medico gli somministrava un sedativo, e quindi trattenuto presso la casa circondariale di Verona in attesa dell’udienza per direttissima. Appena giunto nella struttura penitenziaria, l’uomo denunciava al personale medico di essere stato picchiato dai carabinieri. I successivi accertamenti effettuati presso l’ospedale locale rilevavano, in effetti, la frattura di tre costole e un ematoma al testicolo, con prognosi di guarigione in venti giorni. Veniva quindi aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni personali, ma lo stesso pubblico ministero ne chiedeva subito l’archiviazione – poi effettivamente disposta dal GIP – ritenendo che le lesioni fossero imputabili o alla forza legittimamente impiegata dai carabinieri per effettuare l’arresto, oppure alle frequenti risse alle quali l’uomo era notoriamente solito partecipare.

Nella sentenza in esame la Corte europea ribadisce il consolidato principio secondo cui, allorché una persona riporti delle lesioni mentre si trova sotto il controllo delle autorità (ad esempio perché in stato di arresto), sorge una presunzione relativa di responsabilità a carico del Governo, il quale è chiamato – proprio in quanto unico soggetto che ha accesso alle informazioni rilevanti, e dunque per il principio di vicinanza della prova – a fornire unaspiegazione dell’accaduto plausibile e compatibile con le garanzie discendenti dalla Convenzione (par. 42). Ebbene, ad avviso della Corte la spiegazione fornita dal Governo italiano nel caso di specie non risulta affatto plausibile, da un lato perché – stando alle testimonianze – l’arresto del ricorrente si era svolto senza alcuna colluttazione, dunque non in maniera tale da giustificare quel tipo di lesioni; dall’altro lato perché il ricorrente era risultato sano all’esito del check-up effettuato dai medici del pronto soccorso intervenuti per sedarlo, con la conseguenza che le lesioni non potevano che essergli state inflitte successivamente, ossia durante il tragitto verso la casa circondariale. Rispetto a quanto accaduto in quest’ultimo frangente temporale, la Corte ritiene che il Governo non abbia fornito alcuna spiegazione (se non il poco credibile accenno ad atti di autolesionismo del ricorrente), e dunque non abbia soddisfatto il proprio onere probatorio. Alla conseguente violazione dell’art. 3 Cedu sul piano sostanziale si affianca – secondo il collegio giudicante – anche quella sul piano procedurale, in ragione della prematura ed inadeguatamente motivata archiviazione della notitia criminis, che avrebbe invece richiesto ulteriori approfondimenti ed accertamenti.

4. Casi come quelli appena descritti, nient’affatto isolati in Italia, dimostrano una volta ancora tutta l’incapacità del nostro ordinamento di prevenire e reprimere in maniera efficace le violenze arbitrarie, fisiche o morali, inflitte dalle forze dell’ordine alle persone che si trovano a vario titolo sotto il loro controllo. Fattori qualil’inadeguatezza del vigente apparato sanzionatorio (basti pensare che l’art. 608 c.p. prevede la pena della reclusione fino a trenta mesi, dunque inferiore sia nel minimo che nel massimo a quella prevista per il furto semplice); la disciplina della prescrizione del reato (già autorevolmente definita «uno scandalo», e rispetto alla quale da più parti si invoca la necessità di introdurre il limite della sentenza di condanna di primo grado: cfr. F. Viganò, La relazione del Presidente Canzio all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 nel distretto di Milano, in questa Rivista, 27.1.2014); nonché, last but not leastdiffusi retaggi (sub)culturali assai restii a “punire la divisa”, concorrono a tracciare un’area di impunità in tutto e per tutto corrispondente – questo il vero paradosso – all’unico obbligo di incriminazione dettato dalla nostra Carta Costituzionale, secondo cui “è punita ogni forma di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” (art. 13 co. 4 Cost.). Il primo passo nella direzione del cambiamento, allora, non può che consistere nel colmare a livello legislativo questa evidentissima lacuna di tutela, in particolare introducendo norme incriminatrici che risultino non soltanto munite di una cornice edittale adeguata alla gravità dei fatti in questione, ma anche – come pure richiesto dalla consolidata giurisprudenza di Strasburgo – immuni dalla prescrizione e suscettibili di far scattare le pene accessorie interdittive ex art. 29 c.p.

Proprio nell’ottica della sempre più avvertita necessità di adeguare il sistema ai parametri Costituzionali e convenzionali, particolarmente atteso è l’esito dei ricorsi a Strasburgo presentati dalle vittime delle violenze perpetrate dalla polizia durante l’assalto alla scuola Diaz ed nella caserma di Bolzaneto in occasione del G8 di Genova del 2001 (ricorsi n. 28923/09, Azzolina e altri c. Italia, e n. 67599/10, Kutschkau e altri c. Italia, introdotti rispettivamente il 27 Maggio 2009 ed il 9 Marzo 2010).

Non pare superfluo ricordare, a tale proposito, che, sebbene le giurisdizioni italiane abbiano accertato, con sentenze passate in giudicato, le gravissime violazioni dei diritti fondamentali verificatesi durante quelle drammatiche giornate, nondimeno i responsabili di quegli atti non siano stati adeguatamente puniti in ragione della sopravvenuta prescrizione di gran parte dei reati loro contestati (http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1773-la_sentenza_della_cassazione_sui_fatti_della_scuola_diaz__un_nuovo_tassello_nella_trama_dei_rapporti_tra_sistema_penale_italiano_e_convenzione_europea_dei_diritti_dell_uomohttp://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2483-la_sentenza_della_cassazione_su_bolzaneto_chiude_il_sipario_sulle_vicende_del__font_color__red__g8__font___in_attesa_del_giudizio_della_corte_di_strasburgo).

Ebbene, tra i quesiti che la Corte europea – adita dai citati ricorsi – ha notificato al Governo italiano nell’esercizio dei propri poteri istruttori, ve n’è uno che riguarda proprio l’adeguatezza della normativa penale nazionale a sanzionare i trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione. Più precisamente, la Corte ha chiesto all’Italia di spiegare se «la legislazione penale italiana, considerata nel suo insieme, ivi compresa la disciplina della prescrizione dei reati ai sensi degli artt. 157-161 del codice penale, garantisce un adeguato trattamento sanzionatorio della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3» La législation pénale italienne, dans son ensemble et y comprise la réglementation de la prescription des infractions telle que prévue par les articles 157-161 du code pénal, garantit-elle une sanction adéquate de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, aux termes de l’article 3?»). Alla luce di queste premesse, non può escludersi che, qualora la Corte europea giudicasse inadeguata la repressione delle gravi violazioni dei diritti fondamentali perpetrate durante il G8 (come è assai probabile che accada, considerato che proprio la prescrizione dei reati in questione rappresenta uno dei parametri che fondano la violazione degli obblighi procedurali ex art. 3 Cedu), l’Italia venga condannata non più soltanto al risarcimento del danno morale a favore dei ricorrenti (come accaduto nei due casi qui esaminati); ma anche all’adozione di misure di carattere generale idonee a prevenire, in futuro, nuove violazioni sostanziali e procedurali dell’art. 3 Cedu. Il che si tradurrebbe, in ultima istanza, nell’obbligo di dotarsi di un sistema repressivo adeguato a sanzionare le condotte in questione con pene efficaci, anche interdittive, destinate ad essere realmente eseguite (per ulteriori approfondimenti sul tema, cfr. A. Colella, C’è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e di Bolzaneto: l’inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 1801 ss.).

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