Alcune violazioni costituzionali del “Piano Casa”
Martedì pomeriggio il Senato ha dato il via libera all’art 5 del piano casa di Lupi: “Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell’articolo 633 (i), primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Con il d.l. n. 47/14 il governo Renzi, in continuità con i governi precedenti, “gestisce” l’occupazione abitativa come mera emergenza criminale e quindi la “risolve” come questione di ordine pubblico. L’abitare è invece un diritto che deve essere compreso all’interno dei diritti inviolabili dell’uomo [vedi la sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988 (ii)] per i quali lo Stato non ha altro che obblighi positivi, deve cioè creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso [vedi la sentenza della Corte Costituzionale n.217 del 1988 (iii)].
Appare quindi evidente che si preferisce criminalizzare un diritto fondamentale dell’uomo violando la Costituzione anziché risolverlo nel rispetto della dignità personale dell’essere umano.
Entrando nello specifico dell’art 5 del piano casa di Lupi, è cosa assai grave legiferare l’impossibilità per chi vive in un’occupazione abitativa di richiedere la residenza. Il “diritto alla residenza” è disciplinato prima di tutto dagli art 2,3 e 14 della Costituzione ed è noto a chiunque che è il presupposto primario affinché il cittadino possa esercitare una serie di diritti fondamentali riconosciuti costituzionalmente. Senza residenza non si potrà esercitare il diritto di voto, si avrà un diritto alla salute limitato (banalmente senza residenza non viene assegnato il medico di base), non si potrà iscrivere i figli a scuola, non si potrà partecipare ai bandi per l’assegnazione di case popolare, non si potranno ricevere sussidi statali, se stranieri non si può ottenere la cittadinanza, etc.
Il non poter richiedere l’allacciamento alle utenze viola altri principi costituzionali come ad esempio il diritto ad una vita dignitosa (art. 36 Cost). Tale disposizione travolgerà anche le situazioni abitative già esistenti: «gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge». Da un giorno con l’altro migliaia di famiglie si troveranno senza acqua, luce e gas.
Non è questo l’ambito in cui approfondire l’intero novero di diritti, non solo costituzionali, violati da tale norma, è tuttavia necessario fissare il concetto che questo governo, in continuità con i precedenti, con l’applicazione dell’art 5 del d.l. n. 47/14 negherà a migliaia di persone i loro diritti fondamentali, quelli che la Costituzione sancisce come diritti inviolabili dell’uomo.
L’emergenza abitativa è un fenomeno in aumento nell’Italia della crisi e delle misure di austerità. Sempre più famiglie a causa della disoccupazione e/o dell’occupazione precaria (resa ancor più precaria dal Decreto Poletti) non riescono a pagare l’affitto o il mutuo e invece che essere aiutate vengono de facto estromesse dallo stato diritto, nonché private dei diritti base.
E’ inaccettabile che in una Repubblica con quattro righe di decreto lo stato butti in mezzo ad una strada un’elevata percentuale di popolazione negandogli al contempo i diritti fondamentali quali salute, studio, voto, dignità.
E’ fondamentale chiedere l’abrogazione di questo decreto. #nopianocasa
Abitare è un diritto non un crimine!
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Note
(i) Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici.
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.
(ii) diritto sociale all’abitazione, il quale “indubbiamente […] costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell’individuo, un bene primario [che] deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge”
http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0404s-88.html
(iii) http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0217s-88.html
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