Devastazione e saccheggio – Un ricercatore

cortecassazioneIn questa terza puntata della serie di articoli di Milano In Movimento su devastazione e saccheggio entriamo nel particolare e ci concentriamo su una singola sentenza. Una sentenza della Corte di Cassazione del 6 Maggio 2014 che ha aperto la strada all’assoluzione nel Marzo successivo, dopo un travagliato iter giudiziario e carcerario, di un ragazzo imputato per l’articolo 419 in relazione ai fatti del corteo del 15 Ottobre 2011 a Roma (gli scontri di Piazza San Giovanni). Una sentenza in qualche modo significativa perché sembra andare controcorrente rispetto ad altri pronunciamenti della Cassazione sempre a proposito del reato di devastazione e saccheggio. Abbiamo deciso di parlarne con Stefano Zirulia, ricercatore e docente di diritto penale presso la Statale di Milano, che proprio su questa sentenza ha scritto un interessante articolo su Diritto Penale Contemporaneo. Lo incontriamo proprio in università.

-Come mai hai scelto di interessarti all’articolo 419 del Codice Penale che, di solito, è riservato agli “addetti ai lavori”?
Per essere onesto, come prima cosa devo dirti che il 15 Ottobre ero a Roma e quindi ho respirato l’aria di quella giornata. La mia attenzione quindi non è stata attratta unicamente per motivi “scientifici”.
La sentenza della Cassazione di cui ho scritto mi sembra un miglioramento, un passo avanti notevole, un passaggio importante da un codice di matrice fascista a un codice interpretato con gli occhi della Costituzione.
Di fatto, in questo caso, la giurisprudenza conferma nel senso migliore un ruolo di “supplenza” già visto altre volte di fronte all’inerzia del legislatore. E’ un contributo per un passaggio verso un paese più moderno.
L’articolo 419 lascia un margine d’interpretazione enorme.
L’operazione interpretativa dei giudici deve essere necessariamente agganciata a un testo superiore al Codice Penale. L’interpretazione deve quindi avere sempre un occhio alla Costituzione.

-Hai seguito il processo (ma sarebbe meglio dire i processi) per i fatti del 15 Ottobre in tutte le sue sfaccettature?
No, in realtà no.
Questa sentenza mi ha colpito perché vedo delle possibilità di passi in avanti che potrebbero far svoltare la prassi ormai abbastanza diffusa di appioppare il reato con una certa leggerezza.

-Cosa ne pensi del reato di devastazione e saccheggio?
Il reato è figlio di un codice fascista, come del resto molti altri reati del nostro codice.
Ha un trattamento sanzionatorio tipico del regime autoritario che colpisce senza pietà.
Bisogna però distinguere il reato dalla sua applicazione.
Una corretta applicazione (con l’occhio fisso alla Costituzione) arginerebbe i danni insiti nella formulazione stessa del reato.
L’articolo 419 prevede pene superiori a quelle per l’associazione mafiosa, per il sequestro di persona semplice, per la violenza sessuale…
Questo ci fa capire che il legislatore, seppur illiberale, aveva in mente qualcosa di gravissimo e non certo una somma di danneggiamenti e di furti.
L’idea era quella di sanzionare situazioni macroscopiche di distruzione, non certo di manifestazioni di piazza…

-Nel Codice Penale il reato di devastazione non viene descritto nel senso che l’enunciazione è molto secca: “Chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni ”. Cosa ne pensi?
C’è indubbiamente da parte del legislatore una carenza di descrizione del reato.
C’è un livello di indeterminatezza molto ampio che in qualche modo sembrerebbe violare i principi del nostro ordinamento, ma dubito che la Corte Costituzionale potrebbe mai dichiarare il 419 anticostituzionale poiché ci sono già diverse sentenze interpretative della Cassazione che ne spiegano l’utilizzo.

-Cosa pensi dell’uso ormai diffusissimo del concorso morale per cui basta trovarsi sul luogo dei fatti per rischiare condanne pesantissime?
Il concorso morale è un istituto che esiste, ma non vuol dire condannare per la mera presenza. Questo è un uso distorto che ne viene fatto.
Il concorso morale esiste se con la presenza si istiga a commettere un reato o si rafforzano le intenzioni di chi lo sta commettendo.
Ma la mera presenza non può essere sufficiente a erogare anni e anni di prigione.

-Secondo te con questo reato non viene violato il principio di proporzionalità della pena rispetto al fatto commesso?
Sì, assolutamente.
Non viene rispettato il principio della proporzionalità che purtroppo però, a livello costituzionale, non è così immediato.
Chi può dire cos’è proporzionato o meno?
Vanno individuate tutta una serie di incoerenze all’interno della legge.
Come ad esempio mettere a confronto le pene previste con quelle, minori, di reati ben più gravi.
Ti ribadisco comunque il fatto che gli elementi fondamentali di questa sentenza affermano che non basta essere presenti sul luogo dove avvengono i fatti né mettere in atto un singolo atto di danneggiamento per potersi vedere attribuite condotte di devastazione e saccheggio.
Nei casi in cui il reato viene effettivamente applicato, l’unica strada per smorzarne l’eccesso punitivo consiste nel chiedere l’applicazione della circostanza attenuante della suggestione della folla in tumulto.

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2 risposte a “Devastazione e saccheggio – Un ricercatore”

  1. […] sentenza di Milano sembra inserirsi (ma forse è ancora troppo presto per dirlo) nel solco di una nuova interpretazione più “garantista” dell’articolo 419 del Codice Penale. La strada a questa nuova interpretazione è stata aperta da una sentenza della Cassazione del 2014 […]

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