DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO: ANATOMIA DI UN REATO – Aspettando la Cassazione sui fatti di Genova

Il 13 Luglio 2012 la Corte di Cassazione si esprimerà sulla sentenza d’appello con cui, nell’Ottobre 2009, 10 manifestanti sono stati condannati a 100 anni di carcere dal Tribunale di Genova per gli scontri del G8 del Luglio 2001.
Gli episodi esaminati sono diversi. Si va dagli scontri sotto il carcere di Marassi del pomeriggio del 20 Luglio agli episodi di Piazzale Kennedy di sabato 21 Luglio
passando per gli scontri di Via Tolemaide e Piazza Alimonda a seguito della carica illegittima del Battaglione Lombardia dei Carabinieri contro il corteo della Disobbedienza del 20 Luglio 2001. Le pesantissime condanne vanno da un massimo di 15 anni ad un minimo di 6 anni e 6 mesi di carcere.

Quasi inutile ribadire che, se la condanna passarà in giudicato, i compagni dovranno subire pene detentive lunghissime mentre i vari torturatori e macellai di Stato autori della mattanza della scuola Diaz e delle torture nel centro di detenzione di Bolzaneto non solo non sconteranno un solo giorno di carcere, ma allo stato attuale, sono tutti stati promossi.

Grottesco e patetico il fatto che l’Italia si faccia promotore in giro per il mondo della “difesa dei diritti umani” a suon di bombe (in ex-Yugoslavia come in Libia, in Irak come in Afghanistan), ma si sia “dimenticata” di inserire nel proprio codice penale il delitto di tortura e non voglia in alcun modo inserire una norma di civiltà come il numero identificativo di riconoscimento sulle divise di poliziotti e carabinieri.
I paesi sudamericani come l’Argentina hanno avuto molto più coraggio di noi nell’affrontare i propri fantasmi legati a dittature militari e torturatori in divisa assortiti.

Altrettanto significativo che alcuni gravissimi reati contro la persona come lo stupro e la pedofilia prevedano pene molto minori rispetto al reato politico di devastazione e saccheggio. Come a dire che in Italia chi tocca la proprietà privata muore, chi infierisce su un essere umano può invece farla franca a buon mercato.

Del resto siamo nel paese dove a seguito del massacro dell’ospedale San Paolo della notte del 16 Marzo 2003, seguito all’omicidio fascista di Dax, le vittime della mattanza sono state condannate a pene detentive e ad un risarcimento di 130.000 euro mentre i tutori dell’ordine autori delle violenze sono andati impuniti.

L’articolo 419 del codice penale, “Devastazione e saccheggio” dispone: “Chiunque commette fatti di devastazione o saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito”.
Si tratta di un reato contro l’ordine pubblico introdotto originariamente in Italia sotto il regime fascista col famigerato Codice Rocco del 1930 (codice tuttora vigente in moltissime sue parti). Ai tempi della dittatura prevedeva addirittuta la pena di morte.

E’ un reato espressamente pensato per reprimere sommosse e moti di piazza. Non a caso venne contestato alcune volte nel clima tesissimo e di guerra civile latente
immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L’Italia era un paese in ginocchio ed alla fame. Con livelli di disoccupazione e miseria
oggi inimmaginabili.
Si trattava inoltre di un paese teatro di uno confronto ideologico molto duro. Un paese facente parte del blocco occidentale, ma con un Partito Comunista fortissimo
e movimenti operai e contadini altrettanto forti. Non a caso questo reato venne contestato per i moti insurrezionali che colpirono l’Italia subito dopo l’attentato al Segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti del 14 Luglio 1948.
Per capire il clima di quei giorni basti dire che il bilancio, nella sola giornata del 14 Luglio, fu di 14 morti e centinaia di feriti. Nei due giorni successivi all’attentato, si conteranno altri 16 morti e circa 600 feriti.

Questo articolo del codice penale è stato contestato molto raramente nei pur duri e socialmente tesi anni ’70 punteggiati da centinaia di episodi di scontri di
piazza un po’ in tutto il paese.

Arrivando ai giorni nostri il reato di devastazione viene riesumato per colpire alcuni episodi che hanno visto coinvolte le tifoserie calcistiche.

Il 20 Settembre 2003 seguito di una carica della celere ai cancelli dello stadio Partenio di Avellino, il giovane tifoso partenopeo Sergio Ercolano precipita dsgli
spalti e perde la vita. Segue un’invasione di campo e duri scontri. Alcuni ultras napoletani vengono imputati per devastazione.

Roma è il palcoscenico di altri due episodi che hanno coinvolto il tifo ultras.
Il primo è il celebre “derby del bambino morto” del 21 Marzo 2004 quando a seguito della notizia (rivelatasi poi infondata) dell’investimento di un bambino da parte di un blindato della Polizia in seguito ad un carosello, attorno allo stadio Olimpico divamparono feroci scontri tra ultras capitolini di entrambe le fazioni e Forze dell’Ordine.
Il secondo è la “notte degli assalti alle caserme” del Novembre 2007 seguita all’omicidio da parte dell’agente della Polizia Stradale Luigi Spaccarotella del tifoso laziale Gabriele Sandri. Fu una notte di duri scontri e la Procura di Roma contestò ancora una volta l’articolo 419 del Codice Penale.

Per quanto riguarda la militanza politica, in tempi recenti, il reato di devastazione viene utilizzato per la prima volta a Torino in seguito al corteo del 4 Aprile 1998.
Si tratta del corteo seguito alla morte nel carcere delle Vallette dell’anarchico Edoardo “Baleno” Massari, ingiustamente detenuto per alcuni attentati contro i primi cantieri della TAV in Val di Susa.
Quel sabato sfilò per le vie di Torino un cupo corteo di 10.000 persone. Dalla manifestazione partì una sassaiola contro l’allora in costruzione Palazzo di Giustizia. A seguito di questi fatti la Procura denunciò alcuni compagni per devastazione.
Il reato venne contestato un’altra volta nel capoluogo piemontese a seguito della manifestazione antifascista del 18 Giugno 2005 seguita all’assalto nazista a colpi di lame contro il Barrocchio.

Tolto il processo ai manifestanti per il G8 di Genova, il procedimento penale che ha in qualche modo “sdoganato” nella giurisprudenza corrente il reato di devastazione e saccheggio è però quello della Procura di Milano contro i manifestanti arrestati in seguito agli scontri in Corso Buenos Aires dell’11 Marzo 2006
durante il corteo antifascista contro la sfilata della Fiamma Tricolore. La repressione fu dura e portò alla detenzione prolungata nelle carceri del capoluogo milanese di alcune decine di militanti.

La Corte di Cassazione ha mandato in giudicato una sentenza che condanna a 4 anni di carcere 16 militanti antifascisti.
Sentenza emessa con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) e mitigata dall’indulto dell’estate 2006.

Da segnalare però che durante la sua requisitoria l’allora Procuratore Generale Mantegna aveva sottolineato che: “la Polizia ha una cultura deviata delle indagini perché pensa che identificare una persona che partecipa a una manifestazione consenta, poi, di attribuirle tutti i reati commessi nell’ambito della stessa manifestazione. La Giustizia deve essere amministrata con equità e non con due pesi e due misure: quel che è stato affermato per i poliziotti della Diaz, nel processo di Genova, deve valere anche per il cittadino qualunque e non solo per i colletti bianchi”.

Più esplicito di così…

Per approfondire:

Campagna 10×100: http://www.10×100.it/

Ritartto di uno dei “devastatori” del G8: http://www.10×100.it/?p=443

Il processo di Genova: http://www.10×100.it/?page_id=407

La sentenza d’appello contro i manifestanti: http://www.corriere.it/cronache/09_ottobre_09/g8_genova_condanne_manifestanti_df2c4d4e-b4be-11de-939a-00144f02aabc.shtml

Dossier sul processo dell’11 Marzo 2006: http://www.supportolegale.org/files/20060801_dossier_18_innocenti.pdf

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2 risposte a “DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO: ANATOMIA DI UN REATO – Aspettando la Cassazione sui fatti di Genova”

  1. […] famigerato articolo 419 del Codice Penale – devastazione e saccheggio – viene riutilizzato dopo moltissimi anni a Torino nel 1998 in occasione del procedimento per […]

  2. […] necessari alla sua sopravvivenza, ossia, in altre parole, l’ordine legale costituito. Qui (https://milanoinmovimento.com/primo-piano/devastazione-e-saccheggio-anatomia-di-un-reato-aspettando-l…) potrete trovare un interessante approfondimento sul reato in questione, dalla sua ratio alla sua […]

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